La CIG esamina le esportazioni di armi tedesche verso Israele – perché questo riguarda anche la Svizzera
Il Nicaragua accusa la Germania di violazioni della Convenzione sul genocidio. Inizialmente, però, si tratta della competenza del tribunale – una decisione successiva potrebbe comunque diventare rilevante per altri esportatori di armi.

Il Nicaragua trascina la Germania davanti alla CIG
Il Nicaragua ha presentato la sua denuncia contro la Germania alla Corte Internazionale di Giustizia nel marzo 2024. Il paese accusa la Repubblica Federale di contribuire al rischio di genocidio contro la popolazione palestinese attraverso la fornitura di materiale bellico a Israele.
Il Nicaragua ha richiesto, tra l'altro, misure provvisorie che avrebbero dovuto obbligare la Germania a cessare determinate esportazioni di armi e a riprendere il finanziamento dell'agenzia di aiuti palestinese UNRWA.
La CIG ha respinto la richiesta di misure provvisorie nell'aprile 2024. Tuttavia, il procedimento non è stato definitivamente concluso. La denuncia è rimasta valida e il procedimento è passato alla fase successiva.
Inizialmente, si tratta della competenza del tribunale
L'udienza attuale è di particolare importanza perché la Germania vuole inizialmente che la CIG non prosegua la denuncia, in tutto o in parte.
Al centro dell'attenzione c'è quindi innanzitutto una questione procedurale: la CIG ha effettivamente la competenza per decidere sulle accuse sollevate dal Nicaragua?
Questa distinzione è importante. Le udienze in corso non sono ancora un procedimento in cui la Corte stabilisce in modo conclusivo se la Germania abbia violato la Convenzione sul genocidio attraverso le sue forniture di armi.
Solo se la CIG affermerà la propria competenza e riterrà ammissibile la denuncia, il procedimento potrà passare a una fase successiva, in cui le accuse sostanziali verranno esaminate in modo approfondito.
La Germania respinge le accuse
La Germania contesta le accuse mosse dal Nicaragua. Il governo federale si riferisce, tra l'altro, alle sue procedure nazionali di controllo e autorizzazione per le esportazioni di armi.
Berlino mette inoltre in discussione i presupposti di diritto internazionale e processuale della denuncia nicaraguense. Dal punto di vista tedesco, non si tratta solo di stabilire se le singole forniture di armi siano politicamente o moralmente giustificabili. È piuttosto decisivo se il Nicaragua possa in generale derivare un diritto contro la Germania dalla Convenzione sul genocidio davanti alla CIG.
La posizione tedesca si gioca quindi in gran parte sulla competenza del tribunale.
La questione giuridica cruciale: quanto si estende l'obbligo di prevenzione?
La Convenzione sul genocidio non obbliga i suoi Stati parte solo a punire il genocidio. Contiene anche un obbligo di prevenire il genocidio.
È proprio qui che si inserisce l'argomentazione del Nicaragua. Il paese sostiene che uno Stato non deve contribuire ad aumentare il rischio di genocidio attraverso le forniture di armi.
Si pone così una questione fondamentale del diritto internazionale: quanto si estende la responsabilità di uno Stato per le azioni di un altro Stato, quando lo supporta con armi o altri beni?
Una risposta della CIG potrebbe quindi acquisire importanza al di là della controversia specifica tra Nicaragua e Germania.
Il caso non è lo stesso del procedimento contro Israele
Il caso non deve essere equiparato al procedimento del Sudafrica contro Israele, anch'esso in corso davanti alla CIG.
Nel procedimento Sudafrica contro Israele si tratta immediatamente della questione se Israele abbia violato i suoi obblighi derivanti dalla Convenzione sul genocidio. Nel procedimento Nicaragua contro Germania, invece, l'attenzione è sulla responsabilità di un altro Stato che fornisce materiale bellico allo Stato interessato.
Si amplia così la prospettiva giuridica: non solo il comportamento di un presunto autore potrebbe essere oggetto di giurisprudenza internazionale, ma anche la responsabilità di altri Stati che lo supportano.
Perché questo è interessante per la Svizzera
La Svizzera non è parte del procedimento. Una sentenza contro la Germania non modificherebbe quindi automaticamente la legge svizzera sul materiale bellico.
Tuttavia, Berna segue gli sviluppi per un motivo specifico: la Svizzera è anch'essa Stato parte della Convenzione sul genocidio ed è quindi soggetta ai suoi obblighi di diritto internazionale.
Allo stesso tempo, la Svizzera ha proprie regole, in parte più severe, per l'esportazione di materiale bellico. Secondo le informazioni della Confederazione, le esportazioni definitive di materiale bellico verso Israele non sono più autorizzate da diversi anni.
Ciò significa: attualmente la Svizzera non esporta materiale bellico a Israele nello stesso modo della Germania. La situazione legale iniziale non è quindi identica.
La Svizzera ha discusso inasprimenti delle sue regole di esportazione nel 2026
Il riferimento alla Svizzera, tuttavia, va oltre. Il Consiglio federale ha dovuto chiarire nel 2026 come applicare il diritto della neutralità e le esportazioni di materiale bellico in relazione alla guerra tra USA, Israele e Iran.
A marzo, il governo ha stabilito che, durante il conflitto, non possono essere autorizzate esportazioni di materiale bellico a Stati coinvolti nel conflitto armato internazionale con l'Iran. Per Israele esisteva già una prassi restrittiva in precedenza.
Il Consiglio federale ha inoltre fatto verificare regolarmente le autorizzazioni esistenti e altre esportazioni rilevanti per la guerra da un gruppo di esperti interdipartimentale.
La Svizzera si occupa quindi già, indipendentemente dal procedimento tedesco, della questione di come conciliare controllo delle esportazioni, neutralità e diritto internazionale.
Nel 2025 la Svizzera ha esportato materiale bellico per quasi un miliardo di franchi
L'importanza del controllo delle esportazioni non è secondaria anche dal punto di vista economico. Nel 2025, le aziende svizzere hanno esportato materiale bellico per un valore di 948,2 milioni di franchi in 64 paesi. Rispetto all'anno precedente, ciò corrispondeva a un aumento di quasi il 43 percento.
Il maggiore acquirente è stata la Germania con forniture per un valore di 386,4 milioni di franchi. Seguivano gli USA con 94,2 milioni, l'Ungheria con 63,4 milioni, l'Italia con 62,2 milioni e il Lussemburgo con 47,4 milioni di franchi.
Il caso della CIG è quindi rilevante anche per la Svizzera, perché una giurisprudenza di diritto internazionale più ampia sulla responsabilità degli Stati esportatori potrebbe influenzare a lungo termine le condizioni quadro per il commercio internazionale di armi.
Un'eventuale sentenza non obbligherebbe automaticamente la Svizzera
Qui è necessaria cautela. Anche se la CIG dovesse in seguito adottare un'interpretazione estensiva dell'obbligo di prevenzione derivante dalla Convenzione sul genocidio, ciò non comporterebbe automaticamente una modifica della legge svizzera sul materiale bellico.
Tuttavia, una tale sentenza potrebbe stabilire linee guida di diritto internazionale rilevanti anche per altri Stati parte. La Svizzera dovrebbe quindi esaminare quale significato abbia la giurisprudenza per i propri obblighi internazionali e il proprio controllo delle esportazioni.
Se da ciò deriverebbe effettivamente la necessità di un adattamento della prassi svizzera, si potrebbe valutare solo in base alla sentenza concreta e alla sua motivazione.
Il vero significato risiede nella responsabilità dello Stato esportatore
Il caso Nicaragua contro Germania va quindi oltre la questione delle singole forniture di armi.
Tocca un problema fondamentale del diritto internazionale: gli Stati possono prendere decisioni sulla loro politica estera e di sicurezza che hanno effetti ben oltre i propri confini. Le esportazioni di armi sono tra i settori in cui questa responsabilità diventa particolarmente evidente.
Se la CIG esaminerà il merito della denuncia, la sua successiva giurisprudenza potrebbe definire più precisamente quando uno Stato esportatore deve agire in base alla Convenzione sul genocidio e quali rischi deve considerare nelle forniture di armi.
Per gli esportatori di armi europei, questo sarebbe uno sviluppo importante. Per la Svizzera sarebbe particolarmente decisivo come tali requisiti di diritto internazionale si rapportano al proprio diritto in materia di materiale bellico e alla neutralità.
La questione cruciale è ancora aperta
Attualmente, tuttavia, non è ancora prevista una valutazione conclusiva delle esportazioni di armi tedesche da parte della CIG. Inizialmente, il tribunale deve decidere sulle obiezioni tedesche relative alla competenza e all'ammissibilità.
Solo dopo si vedrà se la Corte esaminerà effettivamente le accuse sostanziali del Nicaragua.
Per la Svizzera, il caso è quindi soprattutto uno sguardo a un possibile sviluppo del diritto internazionale. Più ampiamente la CIG definirà la responsabilità degli Stati per il supporto a possibili violazioni del diritto internazionale, più importante diventerà questa giurisprudenza anche per paesi come la Svizzera.
Attualmente non ne deriva un'immediata necessità di agire per Berna. La Svizzera ha le proprie regole di esportazione e non autorizza più esportazioni definitive di materiale bellico verso Israele da anni. Tuttavia, l'ulteriore sviluppo all'Aia sarà probabilmente osservato attentamente.
Fonti
- Corte Internazionale di Giustizia (CIG): Nicaragua contro Germania, procedimento relativo a presunte violazioni di obblighi internazionali in relazione al territorio palestinese occupato
- Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): Controllo delle esportazioni e esportazioni di materiale bellico
- Consiglio federale/DFAE: Conflitto Iran – Effetti sulle esportazioni rilevanti per la guerra, 20 marzo 2026
- Consiglio federale: Esportazioni di materiale bellico nel 2025, 10 marzo 2026



