
Nuovi diritti passeggeri UE: cosa aspettarsi in Svizzera
L'Europa rafforza l'assistenza e l'indennizzo in caso di problemi di volo. Ma in Svizzera le novità non si applicano automaticamente; la via bilaterale è cruciale.
Volo in ritardo, lunga coda allo sportello, informazioni poco chiare: in queste situazioni è spesso difficile per i passeggeri capire cosa spetta loro. L'Unione Europea ha approvato definitivamente nel luglio 2026 una riforma completa dei diritti dei passeggeri aerei. Mira a precisare le regole esistenti e a colmare alcune lacune.
Una prima importante precisazione: le novità non sono ancora immediatamente applicabili. Nell'UE, diventeranno valide 12 mesi e 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, presumibilmente nell'estate del 2027. Per la Svizzera è necessario un ulteriore passo, poiché il diritto dell'UE non si applica automaticamente.
La soglia delle tre ore rimane
Il dibattito politico si è concentrato sulla questione di quando un ritardo dà diritto a un risarcimento. Il risultato: se un volo arriva a destinazione finale con almeno tre ore di ritardo e non sussistono circostanze eccezionali, il diritto sussiste in linea di principio.
Le compensazioni forfettarie continuano a dipendere dalla distanza: 250 euro per voli fino a 1500 chilometri, 400 euro per collegamenti intraeuropei più lunghi o per rotte tra 1500 e 3500 chilometri e 600 euro per altre rotte a lungo raggio. Per alcuni viaggi molto lunghi, il risarcimento può essere dimezzato se un volo alternativo offerto raggiunge la destinazione con un ritardo massimo di quattro ore.
Circostanze eccezionali – come determinate condizioni meteorologiche o rischi per la sicurezza – possono escludere un pagamento. Tuttavia, la compagnia aerea deve comunque provvedere all'assistenza e al proseguimento del viaggio. Se un caso specifico sia eccezionale dipende dalle circostanze; una dichiarazione generica al gate non è sufficiente.
L'assistenza in aeroporto diventa più concreta
La riforma descrive più precisamente quando devono essere offerte bevande, pasti e possibilità di comunicazione. Sono previsti rinfreschi a intervalli regolari, un pasto dopo un'attesa prolungata, accesso a internet e due possibilità di comunicazione. Se è necessario un pernottamento, la compagnia aerea è in linea di principio tenuta a fornire hotel e trasferimento.
Se, nonostante il diritto, la compagnia non fornisce assistenza, i passeggeri possono effettuare autonomamente spese ragionevoli e richiederne il rimborso. Le ricevute rimangono quindi cruciali. Le spese di lusso non vengono automaticamente rimborsate.
Anche la riprotezione diventa più chiara. Se la compagnia aerea non organizza un viaggio alternativo adeguato entro tre ore, le persone interessate potranno prenotare autonomamente un'alternativa e richiedere il rimborso dei costi fino a un limite massimo stabilito. Prima di una prenotazione costosa, si consiglia di documentare la richiesta alla compagnia aerea e la sua reazione.
Maggiore protezione per famiglie e mancate presentazioni al volo di andata
I bambini sotto i dodici anni devono poter sedere accanto a un adulto accompagnatore senza costi aggiuntivi. Inoltre, viene limitata la pratica del "no-show": chi perde o non utilizza intenzionalmente un volo di andata non dovrebbe perdere il volo di ritorno solo per questo motivo.
È prevista maggiore trasparenza anche per il bagaglio a mano. Le compagnie aeree devono indicare più chiaramente quali servizi sono inclusi nel prezzo. Questo non significa però che ogni bagaglio sarà gratuito; le dimensioni consentite e le componenti tariffarie rimangono rilevanti.
Le persone con mobilità ridotta ricevono una protezione aggiuntiva, se è necessaria una persona accompagnatrice o se gli ausili per la mobilità vengono danneggiati. Anche qui, la riforma rafforza i diritti all'informazione e al supporto.
Cosa si applica oggi ai voli dalla Svizzera?
La Svizzera ha recepito l'attuale regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei tramite l'accordo bilaterale sul trasporto aereo. La legislazione attuale si applica, tra l'altro, ai voli che partono dalla Svizzera, dall'UE, dalla Norvegia o dall'Islanda. Per gli arrivi da paesi terzi, è rilevante anche la sede della compagnia aerea operante.
L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è l'organo svizzero di applicazione. Può esaminare i reclami e imporre sanzioni in caso di violazioni. Tuttavia, non assegna un risarcimento pecuniario individuale in modo vincolante; per questo, i passeggeri devono, se necessario, agire per via civile.
Se e quando le regole riviste si applicheranno ai voli con riferimento alla Svizzera, lo deciderà il Comitato misto dell'accordo sul trasporto aereo. Un'adozione è probabile, ma al 9 settembre 2026 non è ancora avvenuta. I viaggiatori non dovrebbero quindi argomentare con disposizioni future finché non saranno state recepite nel diritto svizzero.
Come i passeggeri possono far valere i loro diritti
In caso di problemi, la compagnia aerea operante dovrebbe essere contattata per iscritto. Carta d'imbarco, conferma di prenotazione, comunicazioni, foto dell'annuncio e tutte le ricevute sono d'aiuto. È determinante il ritardo alla destinazione finale, non solo l'orario di partenza posticipato.
Se la compagnia aerea non risponde in modo soddisfacente, un reclamo all'UFAC può essere utile. È importante distinguere: assistenza, rimborso, trasporto alternativo e risarcimento forfettario sono diversi diritti con diverse condizioni.
La riforma rende molte cose più comprensibili. Tuttavia, non sostituisce l'analisi del luogo di partenza, della compagnia aerea, della causa e del momento. Per i passeggeri svizzeri, la regola più importante è quindi: documentare il percorso di viaggio specifico – e verificare quale diritto si applica effettivamente al momento del volo.
Fonti
- Consiglio dell'UE: approvazione definitiva dei nuovi diritti dei passeggeri aerei
- Consiglio e Parlamento: dettagli dell'accordo
- Ufficio federale dell'aviazione civile: diritti dei passeggeri aerei
- UFAC: Accordo sul trasporto aereo con l'UE
Aggiornato: 9 settembre 2026.



