
Imballaggi UE: per le piccole imprese conta il luogo di vendita
Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi si applica da agosto. Crea obblighi per gli imballaggi sul mercato UE, ma prevede agevolazioni per i piccoli produttori.
Il regolamento europeo sugli imballaggi è indicato con la sigla tecnica PPWR. Stabilisce quali imballaggi possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea, come vanno evitati e trattati i rifiuti di imballaggio e quale responsabilità si assumono le imprese per lo smaltimento successivo.
Un regolamento, molte conseguenze pratiche
Dal 12 agosto 2026 il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE. Sostituisce così la precedente direttiva sugli imballaggi come base giuridica centrale. Questo non significa però che tutti i requisiti diventino effettivi lo stesso giorno e allo stesso modo per ogni impresa. Diversi periodi transitori, prescrizioni tecniche e questioni di attuazione nazionale continuano a giocare un ruolo.
Proprio per le piccole imprese la situazione è quindi più complessa di quanto lasci intendere lo slogan «nuove regole sugli imballaggi». Non conta soltanto la dimensione dell'azienda. Sono determinanti anche la quantità di imballaggi, il ruolo di un'impresa nella catena di fornitura e il mercato in cui la merce imballata viene venduta.
Nessuna esenzione automatica per le piccole imprese
Una parte centrale del regolamento è la responsabilità estesa del produttore. Le imprese che immettono sul mercato merci imballate devono contribuire ai costi di raccolta, selezione e recupero dei rifiuti che ne derivano. In molti Paesi esistevano già sistemi nazionali a questo scopo. Il nuovo regolamento dovrebbe rendere queste regole più uniformi nel lungo periodo.
La Commissione europea sottolinea esplicitamente che i piccoli produttori con meno di dieci tonnellate di imballaggi per anno civile possono beneficiare di agevolazioni. Gli Stati membri e i sistemi competenti dovrebbero evitare oneri amministrativi sproporzionati. Sono possibili, ad esempio, dichiarazioni semplificate, tariffe forfettarie, obblighi documentali ridotti o meno controlli.
Non si tratta tuttavia di una liberazione generale dalla responsabilità. Chi immette sul mercato solo piccole quantità di imballaggi deve comunque chiarire quali regole nazionali di registrazione si applicano. Proprio nel commercio online transfrontaliero gli obblighi possono variare da Paese a Paese. La Commissione raccomanda quindi alle imprese di informarsi presso le autorità nazionali competenti e i sistemi interessati sull'attuazione concreta.
Un altro punto controverso riguarda l'obbligo di nominare un mandatario per le vendite in altri Stati membri. La Commissione ha proposto di sospendere questo requisito per le piccole imprese. Finché la proposta è in discussione politica, invita gli Stati membri ad attuare l'obbligo in modo pragmatico e a non comminare sanzioni alle piccole imprese interessate. Anche in questo caso non si tratta di una modifica definitiva del diritto, ma di una soluzione transitoria.
Cosa devono verificare i fornitori svizzeri
Il regolamento UE sugli imballaggi non modifica automaticamente il diritto svizzero in materia di imballaggi. La Svizzera non è uno Stato membro dell'UE e il regolamento si applica direttamente solo all'interno dell'Unione europea. Per le imprese svizzere può comunque essere decisivo.
Chi vende dalla Svizzera prodotti imballati a clienti nell'UE o immette merci sul mercato UE tramite partner distributivi europei deve verificare quale ruolo assume dal punto di vista giuridico. A seconda della situazione può essere necessaria una registrazione in un registro nazionale dei produttori, la partecipazione a un sistema di smaltimento o la nomina di un rappresentante.
Sarebbe però sbagliato considerare ogni azienda svizzera come interessata in modo generalizzato. Un'impresa che vende esclusivamente in Svizzera non rientra nel regolamento UE solo per la sua sede. Viceversa, un piccolo commerciante online con poche esportazioni verso più Paesi UE può già trovarsi di fronte a requisiti nazionali diversi.
Per le aziende svizzere non è quindi determinante solo la quantità di imballaggio utilizzato, ma anche la struttura di distribuzione. Chi è produttore, chi importa e chi rende disponibili per la prima volta le merci in un determinato Paese UE può stabilire quali obblighi concreti ne derivano.
L'uniformazione promette sgravi, ma più avanti
Il PPWR persegue un duplice obiettivo: meno rifiuti di imballaggio e un mercato interno più armonizzato. Regole più uniformi per registrazione, etichettatura e riciclaggio dovrebbero aiutare, nel lungo periodo, soprattutto le imprese attive a livello transfrontaliero.
Nel breve periodo, però, l'attuazione resta impegnativa. Il regolamento richiede numerose regole integrative e adattamenti nazionali. Per le piccole aziende il passo più importante non è quindi un adeguamento affrettato, ma una ricognizione precisa: in quali Paesi UE si vende, chi immette giuridicamente l'imballaggio in quel mercato e quali sistemi nazionali si applicano?
Il nuovo regolamento UE non è quindi né un lasciapassare né automaticamente un onere esistenziale. È soprattutto un mandato di verifica per ogni impresa che rifornisce il mercato UE.
Fonti
- EUR-Lex: regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, UE 2025/40
- Commissione europea: attuazione del regolamento sugli imballaggi
- Commissione europea: responsabilità estesa del produttore per le piccole imprese
- Commissione europea: FAQ sul regolamento sugli imballaggi
- Commissione europea: guida al regolamento UE 2025/40



