
Binance vuole riaprire i prelievi dopo l'hack miliardario
La borsa cripto annuncia riserve reintegrate. Le regole di vigilanza svizzere mostrano perché i clienti dovrebbero conoscere anche il depositario e i propri diritti in caso di fallimento.
Binance intende consentire di nuovo i prelievi dopo l'attacco da miliardi. La borsa cripto ha indicato nella propria comunicazione del 31 ottobre domenica 1 novembre 2026. Un orario di inizio preciso non era indicato. Secondo l'azienda, nel frattempo è stato sostituito il 90 per cento delle riserve rubate.
Si intende il reintegro da parte di Binance, non la restituzione del 90 per cento del bottino da parte degli aggressori. Bloomberg ha riferito le indicazioni della borsa. La promessa di assumersi le perdite dovrà ora dimostrarsi concreta nell'accesso dei clienti ai propri averi.
La prova delle riserve fotografa una data di riferimento
Binance ha pubblicato uno stato delle riserve al 31 ottobre, ore 00.00 UTC. La prova crittografica completa è stata annunciata dall'azienda per il 3 novembre. I prelievi annunciati dovrebbero quindi iniziare prima.
Tali prove, spesso chiamate «Proof of Reserves», dovrebbero rendere verificabili le riserve cripto esistenti. La loro validità dipende dalla portata e dal metodo utilizzato. L'ufficio per la tutela degli investitori dell'autorità statunitense di vigilanza sulla revisione contabile PCAOB aveva già messo in guardia l'8 marzo 2023 dal considerarle equivalenti a una revisione del bilancio.
L'ufficio specializzato spiega che un'istantanea, per esempio, non garantisce che le attività rilevate siano ancora disponibili in seguito. A seconda della procedura di verifica, inoltre, passività, diritti dei clienti e controlli interni restano rilevati in modo insufficiente. Si tratta di un avvertimento generale su questa forma di rendicontazione, non di un giudizio sulla prova attuale di Binance.

In caso di fallimento conta l'attribuzione giuridica
Per i clienti in Svizzera la domanda sulle cripto effettivamente presenti non basta quindi. Conta anche a quale società affidano i propri averi, dove questi vengono custoditi e se i clienti possono rivendicarli in caso di fallimento. La FINMA ha precisato la propria prassi di vigilanza sulla custodia di cripto il 12 gennaio 2026 in una comunicazione.
Oltre agli attacchi informatici e alla protezione delle chiavi private, l'autorità cita espressamente il rischio di controparte. Esso sorge per esempio quando un depositario incaricato diventa insolvente e i valori dei clienti non possono essere separati giuridicamente dal suo patrimonio. In caso di custodia all'estero, ordinamenti giuridici diversi rendono la valutazione ancora più difficile.
Secondo la FINMA anche l'organizzazione tecnica fa parte della custodia. Chi controlla chiavi private deve proteggerle dalla perdita e dagli accessi non autorizzati. La vigilanza esige a tal fine un'infrastruttura solida e le competenze tecniche corrispondenti. Un fornitore può quindi dimostrare riserve sufficienti e assumere comunque rischi considerevoli nella messa in sicurezza o nella gestione di queste chiavi.
La legislazione svizzera consente, a determinate condizioni, la separazione dei valori depositati basati su cripto in caso di fallimento bancario. Tali valori vengono esclusi dalla massa fallimentare. Da ciò non deriva però una protezione generalizzata per ogni credito su una piattaforma cripto. La struttura di custodia concreta e le condizioni di legge devono coincidere.
L'esternalizzazione non libera gli istituti svizzeri
Per gli istituti svizzeri sottoposti a vigilanza la responsabilità resta anche quando si avvalgono di un depositario estero. In caso di esternalizzazioni di questo tipo la FINMA esige una vigilanza prudenziale equivalente e una protezione equivalente in caso di fallimento. Si intende una vigilanza sulla solidità finanziaria, sull'organizzazione e sui rischi del fornitore. La sola sottoposizione alle norme antiriciclaggio non soddisfa questo requisito.
La vigilanza ammette eccezioni strettamente limitate per determinate situazioni esistenti. A tal fine i clienti devono essere informati sui rischi di custodia accresciuti e sulle alternative adeguate e devono dare il proprio consenso scritto; le condizioni valgono insieme. Un'eccezione di questo tipo non può essere giustificata soltanto con un'indicazione nelle clausole in piccolo.
Queste prescrizioni riguardano gli istituti vigilati dalla FINMA e i modelli di business descritti nella comunicazione. Non sono una garanzia svizzera per tutti i servizi di una borsa cripto internazionale. Anche l'uso di un accesso clienti svizzero o di documenti contrattuali in lingua tedesca non dice nulla, di per sé, sul luogo effettivo della custodia.
Chi confronta un'offerta ha quindi bisogno del nome della controparte contrattuale, delle indicazioni sul depositario e delle regole contrattuali per la restituzione dei valori. Una cripto custodita in modo sicuro resta inoltre esposta al rischio di prezzo: la FINMA rileva espressamente che la protezione nella custodia non elimina le possibili perdite dovute alle oscillazioni dei prezzi. Per i clienti di Binance si pone innanzitutto il prossimo passo annunciato: l'effettiva ripresa dei prelievi.
Fonti
- Binance: Recovery Update #3 del 31 ottobre 2026
- FINMA: comunicazione di vigilanza 01/2026 sulla custodia di cripto
- Ufficio per gli investitori del PCAOB: limiti dei rapporti Proof-of-Reserve
- Bloomberg: Binance annuncia riserve reintegrate e prelievi imminenti
- Wikimedia Commons: loghi di criptovalute di voytek pavlik
- Wikimedia Commons: Keyboard Close Up di Alexander-design
- Licenza: CC0 1.0


