
Cartello FINMA: chi decide il prezzo delle prestazioni extra
Hannes Germann vuole rovesciare il modello delle prestazioni supplementari. Il Consiglio federale difende fatture trasparenti – e nega una vigilanza diretta sui prezzi degli ospedali.
L'espressione è dura, la situazione giuridica meno univoca: il consigliere agli Stati dell'UDC Hannes Germann definisce il modello per le assicurazioni complementari ospedaliere un «cartello illecito». Con la sua mozione 26.3749 chiede che siano abrogate le prescrizioni introdotte progressivamente dal 2020. Il 23 settembre il Consiglio degli Stati non si è pronunciato sul contenuto, ma ha rinviato l'affare alla commissione competente per l'esame preliminare.
Per ora si è dunque aperta soltanto la disputa politica. Né la Commissione della concorrenza né un tribunale hanno qualificato il modello di settore come cartello illecito. In questo caso la parola «cartello» è un'accusa di Germann – non un accertamento passato in giudicato.
Perché la FINMA è intervenuta
Il punto di partenza sono stati i controlli dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Nel 2020 ha constatato che le fatture per degenze ospedaliere semi-private e private spesso non permettevano di riconoscere quale prestazione fosse stata fornita in aggiunta all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In parte le remunerazioni apparivano ingiustificatamente elevate.
Anche cinque anni dopo la FINMA ha rilevato lacune. Ha riferito di prestazioni mediche in parte fatturate sia attraverso l'assicurazione di base sia attraverso quella complementare. In un caso singolo particolarmente vistoso, un assicuratore aveva calcolato per le prestazioni alberghiere nel reparto semi-privato un valore di riferimento interno di 191 franchi per notte, ma si era accordato con l'ospedale su 855 franchi. L'esempio non dimostra una media valida per l'intero settore, ma mostra perché la vigilanza esiga giustificazioni comprensibili.
Due mercati, due autorità di vigilanza
L'assicurazione di base è disciplinata dalla legge sull'assicurazione malattie ed è vigilata dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Le assicurazioni complementari ospedaliere si fondano invece su contratti di diritto privato secondo la legge sul contratto d'assicurazione; gli assicuratori sono sottoposti alla FINMA.
È esattamente qui che passa il confine contestato. Il Consiglio federale sottolinea che la FINMA non può vigilare direttamente su ospedali e medici né prescrivere loro tariffe. Può però esigere, caso per caso, modifiche delle tariffe dei premi o delle condizioni contrattuali dagli assicuratori sottoposti a vigilanza. Una gestione aziendale corretta comprende anche il controllo efficace delle fatture dei fornitori di prestazioni.
Regole comuni, prezzi individuali
In risposta alle critiche della FINMA, l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) ha elaborato undici principi per le «prestazioni supplementari secondo la LCA». Devono definire come descrivere, valutare e fatturare le prestazioni che vanno oltre l'assicurazione di base. Secondo l'associazione, nell'aprile 2026 il 94,1 per cento dei contratti rispettava queste direttive. Il dato proviene dalla misurazione di progetto della stessa ASA.
L'associazione nega che da ciò sia nata una tariffa comune. Contratti e prezzi continuerebbero a essere negoziati singolarmente da ogni assicuratore con ospedali e medici; le autorità della concorrenza sarebbero state informate dei lavori. Informare le autorità non equivale però a un'assoluzione formale dal diritto dei cartelli.

Anche gli assicuratori tracciano un confine
Colpisce la posizione differenziata dell'ASA. Respinge la mozione di Germann, perché abolire il principio delle prestazioni supplementari metterebbe a rischio la trasparenza raggiunta. Al tempo stesso avverte che la vigilanza sugli abusi non deve trasformarsi in una vigilanza generale sui prezzi. La FINMA non dovrebbe sostituire tariffe negoziate soltanto perché appaiono elevate.
Così il cuore del conflitto è evidente: le regole di trasparenza possono impedire doppi pagamenti senza fissare un prezzo unico. Non appena però la vigilanza valuta l'adeguatezza economica sulla base di propri modelli di riferimento e contesta scostamenti significativi, influisce indirettamente sui negoziati. Se ciò, nel singolo caso, sia coperto dal mandato legale può essere verificato in ultima istanza in sede giudiziaria.
Che cosa dice davvero la sentenza del Tribunale federale
Germann si basa tra l'altro sulla sentenza di principio DTF 135 V 443. In essa il Tribunale federale ha stabilito come delimitare, per gli assicurati curati in regime privato o semi-privato, le prestazioni obbligatorie dell'assicurazione di base dalla tariffa concordata privatamente. La sentenza conferma lo spazio per le tariffe di diritto privato. Non valuta però il quadro di settore sviluppato in seguito, né constata una violazione del diritto dei cartelli.
Il rinvio alla sentenza non risponde dunque all'intera questione odierna. Occorre piuttosto chiarire se la FINMA esiga soltanto prestazioni supplementari controllabili o imponga di fatto un livello di prezzi per il quale le manca la competenza diretta.
Per gli assicurati conta più della disputa giuridica
Germann avverte che rendimenti più bassi nel ramo complementare potrebbero spostare costi sull'assicurazione di base e indebolire gli ospedali. La mozione non cita alcuna analisi d'impatto solida a sostegno. La FINMA, per contro, rileva che dal 2020 i prezzi e i premi di molti prodotti complementari ospedalieri sono rimasti stabili o sono diminuiti. Anche da questo non deriva una prova causale univoca.
Per gli assicurati complementari è decisivo sapere quale prestazione supplementare promette realmente la loro polizza e quali costi comporta. Secondo la FINMA la copertura contrattuale resta valida anche quando tra assicuratore e ospedale non esiste temporaneamente un contratto. Prima di un trattamento programmato, gli assicurati dovrebbero comunque verificare la garanzia di assunzione dei costi e la libera scelta dell'ospedale o del medico.
La commissione deve ora distinguere con precisione il conflitto: quali standard minimi comuni creano trasparenza, dove iniziano pratiche di mercato concertate e da quando la vigilanza diventa controllo dei prezzi? Solo questo esame potrà mostrare se l'accusa di cartello di Germann è più di uno slogan politico.
Fonti
- Parlamento svizzero: mozione 26.3749 e parere del Consiglio federale
- FINMA: progressi e sfide nella fatturazione delle prestazioni, 16 gennaio 2025
- FINMA: lacune nella fatturazione delle prestazioni, 17 dicembre 2020
- Associazione Svizzera d'Assicurazioni: lettera di sessione autunno 2026
- Tribunale federale: DTF 135 V 443
- Medinside: il «cartello illecito» degli assicuratori complementari malattie



