
IA nella vita quotidiana: i diritti umani davanti agli algoritmi
La Svizzera ha segnalato al Consiglio dei diritti umani dell'ONU rischi come la discriminazione e i deepfake. Decisivo sarà se le persone colpite vengono informate nella vita quotidiana, possono fare opposizione e chiedere un riesame umano.
Una candidatura preselezionata, una solvibilità stimata, un video valutato come autentico o manipolato: l'intelligenza artificiale non è da tempo soltanto un tema per laboratori di ricerca. Interviene in decisioni che possono influire sull'accesso al lavoro, a un alloggio, al credito o all'informazione. Proprio per questo la Svizzera ha posto in primo piano, nell'ultima sessione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU, i rischi e le opportunità dell'IA. La domanda decisiva, ora, non è soltanto se gli algoritmi siano consentiti. È: che cosa può fare una persona interessata quando un sistema automatizzato la penalizza?
La posizione svizzera al Consiglio dei diritti umani indica rischi concreti: deepfake e molestie online, ingerenze nella sfera privata e discriminazioni, per esempio nel settore del personale o nell'assegnazione degli alloggi. Non è la previsione che ogni sistema di IA causi simili danni. È un invito a riconoscere i rischi nel rispettivo ambito d'impiego prima che si consolidino.
Il diritto svizzero non parte da zero
La legge sulla protezione dei dati è tecnologicamente neutrale. Vale dunque anche quando i dati vengono trattati con l'IA. Particolarmente importante è l'articolo 21 sulle decisioni individuali automatizzate: se un trattamento di dati esclusivamente automatizzato produce una decisione con effetti rilevanti su una persona, questa deve in linea di principio esserne informata. Può esporre il proprio punto di vista e chiedere un riesame da parte di una persona.
Per le persone interessate questa distinzione può decidere se riescono a esercitare concretamente i loro diritti.

È una protezione concreta, ma non un via libera né un divieto generalizzato per l'IA. Non ogni raccomandazione generata da un software è automaticamente una «decisione individuale automatizzata» in senso giuridico. Decisivo è se viene effettivamente espresso un giudizio o una decisione su una persona senza intervento umano e se da ciò può derivare uno svantaggio rilevante. Esistono anche eccezioni, per esempio se una persona ha espressamente acconsentito o se un contratto viene eseguito interamente in modo automatico a suo favore.
Per i cittadini e le cittadine svizzere ne deriva un punto pratico semplice: chi riceve un rifiuto automatico inatteso dovrebbe chiedere se vi è stata una decisione individuale automatizzata, quali dati sono stati trattati e come si può richiedere un riesame umano. Questo non risolve ogni problema. Ma non scarica interamente sulla persona interessata l'onere della prova e della spiegazione.
Dalla funzione tecnica alla responsabilità
L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sottolinea che un'IA ad alto rischio può richiedere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Imprese e autorità non devono quindi occuparsi dei rischi per la sfera privata e per l'autodeterminazione informativa solo dopo un reclamo. Devono considerarle già nello sviluppo, nell'acquisto e nell'impiego di un sistema.
Questo riguarda più delle righe di codice. I dati di addestramento possono ereditare distorsioni. Un'interfaccia comprensibile può mascherare il fatto che è un algoritmo a decidere. E un servizio di reclamo formale serve a poco se nessuno è in grado di spiegare quali fattori sono stati rilevanti nel caso concreto. La responsabilità è quindi delle organizzazioni che scelgono e usano un sistema, non della macchina.
Il Consiglio federale ha stabilito per l'amministrazione federale che i collaboratori possono e devono usare l'IA, rispettando però la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. Al tempo stesso la responsabilità del contenuto generato resta all'essere umano. Per i fornitori privati non è una regola applicabile uno a uno. Come orientamento il principio resta comunque rilevante: l'automazione non deve essere un pretesto per scaricare la responsabilità.
Regole internazionali, attuazione nazionale
La Svizzera ha firmato la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. La Convenzione esige tra l'altro trasparenza, vigilanza, responsabilità, protezione dei dati e non discriminazione. Obbliga inoltre gli Stati a valutazioni dei rischi e delle conseguenze e prevede garanzie procedurali quando l'IA può ledere in modo rilevante i diritti fondamentali.
Una firma non sostituisce però un'attuazione. Il Consiglio federale ha commissionato una procedura di consultazione per la ratifica entro la fine del 2026. Se e come singoli obblighi saranno concretizzati nel diritto svizzero resta quindi aperto. È una differenza importante tra una dichiarazione politica e una regola applicabile.
La qualità si vede nel caso di conflitto
L'IA non diventa conforme ai diritti umani perché la si definisce «etica». Decisivo è se una persona viene a sapere quando interagisce con un sistema, se può impugnare una decisione sfavorevole e se resta competente un essere umano responsabile. Per la Svizzera è al tempo stesso un tema di piazza economica: la fiducia nei servizi digitali non nasce da meno regole possibili, ma da regole che funzionano nel concreto caso di conflitto.
Fonti
- DFAE: Effetti dell'intelligenza artificiale sui diritti umani, 7 ottobre 2026
- IFPDT: IA e protezione dei dati
- IFPDT: Diritti in caso di decisioni individuali automatizzate
- Ufficio federale di giustizia: Intelligenza artificiale
- Cancelleria federale: Impiego dell'IA nell'amministrazione federale
- Consiglio d'Europa: Convenzione quadro sull'IA, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto


